D.lgs 231/01
Capo III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE IX
Esecuzione
Art. 74.
Giudice dell’esecuzione
- Competente a conoscere dell’esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e’ il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale.
- Il giudice indicato nel comma 1 e’ pure competente per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell’esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall’articolo 3;
b) alla cessazione dell’esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall’articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate. - Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all‘articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. - Quando e’ applicata l’interdizione dall’esercizio dell’attivita’, il giudice, su richiesta dell’ente, puo’ autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell’attivita’ interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
Art. 75.
Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
- Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l’esecuzione delle pene pecuniarie.
- Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Art. 76.
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
- La pubblicazione della sentenza di condanna e’ eseguita a spese dell’ente nei cui confronti e’ stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.
Art. 77.
Esecuzione delle sanzioni interdittive
- L’estratto della sentenza che ha disposto l’applicazione di una sanzione interdittiva e’ notificata all’ente a cura del pubblico ministero.
- Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.
Art. 78.
Conversione delle sanzioni interdittive
- L’ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all’articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell’estratto della sentenza, puo’ richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
- La richiesta e’ presentata al giudice dell’esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all’articolo 17.
- Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo’ sospendere l’esecuzione della sanzione. La sospensione e’ disposta con decreto motivato revocabile.
- Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l’importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia’ applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l’importo della somma il giudice tiene conto della gravita’ dell’illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all’articolo 17.
Art. 79.
Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
- Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attivita’ dell’ente ai sensi dell’articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e’ richiesta dal pubblico ministero al giudice dell’esecuzione, il quale vi provvede senza formalita’.
- Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell’esecuzione e al pubblico ministero sull’andamento della gestione e, terminato l’incarico, trasmette al giudice una relazione sull’attivita’ svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresi’ l’entita’ del profitto da sottoporre a confisca e le modalita’ con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
- Il giudice decide sulla confisca con le forme dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
- Le spese relative all’attivita’ svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell’ente.
Art. 80.
Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
- Presso il casellario giudiziale centrale e’ istituita l’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
- Nell’anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonche’ i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione non piu’ soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
- Le iscrizioni dell’anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se e’ stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se e’ stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non e’ stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.
Art. 81.
Certificati dell’anagrafe
- Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all’illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell’ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato e’ necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all’ente cui il certificato stesso si riferisce.
- Il pubblico ministero puo’ richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell’ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilita’ amministrativa dipendente da reato.
- L’ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
- Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.
Art. 82.
Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
- Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell’anagrafe e’ competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all’articolo 78.